INTERROGAZIONE n. 251 del 17/01/2017
Interrogazione n.251/10^ di iniziativa dei Consiglieri F. ORSOMARSO,D. TALLINI,F. CANNIZZARO recante: "In merito alla costituzione nel procedimento promosso presso il Tar Calabria, sede di Catanzaro, dall'istante Wanda Ferro. Violazione del principio di imparzialità e della prassi politica orientata dall'equanimità."

Al Presidente della Giunta regionale -

Premesso che:
successivamente alle elezioni regionali del 23 novembre 2014 sono stati promossi, da parte di alcuni candidati non eletti, vari procedimenti giudiziari di carattere amministrativo;
fra questi, anche quelli avanzati da Wanda Ferro, candidata alla presidenza regionale del Centrodestra e miglior perdente dietro l'eletto Mario Oliverio;
proprio a seguito di un ricorso promosso da Wanda Ferro, giusta sentenza n. 243/2016 la Corte Costituzionale ha disposto la declaratoria: "d'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 12 settembre 2014 n. 19 per la parte in cui elimina il rinvio all'art. 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta Regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni) anziché al solo ultimo periodo del comma 1 di tale articolo);
in virtù di tale decisione, Wanda Ferro ha avviato ricorso amministrativo presso il Tar Calabria, sede di Catanzaro, per l'attribuzione del seggio spettantele a seguito della su menzionata sentenza;
da sottolineare che controparti interessate al ricorso sono più consiglieri dello schieramento di Centrodestra;
la Regione Calabria, con atto definito: "Note di accompagnamento alla produzione documentale" del 3 gennaio c.a. ha esplicitato una linea difensiva ben delineata, improntata a indicare il criterio applicativo per l'assegnazione del seggio spettante alla ricorrente Ferro;
la memoria difensiva in questione indicante il criterio anzidetto implicherebbe la decadenza del seggio assegnato all'onorevole Giuseppe Mangialavori. Il tutto, peraltro, sulla base di un'argomentazione affatto imparziale e fondata;
una costituzione, da parte della Regione, tutt'altro che coerente e rispettosa della prassi politica storicamente improntata, in simili fattispecie, al fair play e alla più rigorosa neutralità;
Per sapere:
a)sulla base di quali presupposti la Regione si è costituita nel procedimento di che trattasi;
b)le motivazioni per cui l'attuale amministrazione regionale ha indicato il criterio da applicare per l'assegnazione del seggio spettante all'avente diritto;
c)se ritiene che nella circostanza l'amministrazione regionale non abbia agito nella più stretta osservanza del principio costituzionale di imparzialità;
d)se ritiene che la prassi politica, improntata ai principi di equanimità, sia stata rispettata o meno anche nel caso di specie.

Allegato:

17/01/2017
F. ORSOMARSO,D. TALLINI,F. CANNIZZARO